Domande frequenti? Soluzioni pronte!

Soluzioni e prodotti per il Settore funebre e cimiteriale

DOMANDA
A seguito di un’esumazione di salma, si è trovata la stessa “non mineralizzata”. Previo assenso degli aventi diritto, la salma viene trasportata dal cimitero all’impianto di cremazione, che dista non più di 20 Km. La salma per effettuare il tragitto dal cimitero al crematorio è stata confezionata in coltrino e inserita in apposito cofano di cellulosa, entrambi costruiti interamente in materiale biodegradabile certificato dal Ministero della Sanità. La procedura seguita è corretta?

RISPOSTA
Nel caso si tratti di esumazione ordinaria (dopo 10 anni di inumazione), si considera resto mortale in base a quanto specificato dalla circolare Min. Sanità n. 10 del 31/7/1998. Conseguentemente non è applicabile la norma che prevede l’obbligo di utilizzare bare aventi caratteristiche stabilite dal DPR 285/90 (per spessore, materiali, ecc.), ma è consentito effettuare il trasporto al crematorio solo e semplicemente con contenitore combustibile, che impedisca la vista del resto mortale il quale riporti all’esterno i dati identificativi del morto. Non è necessario materiale certificato, bastando l’utilizzo di contenitore di spessore adeguato al supporto meccanico, potendo essere il materiale di legno, cartone o altro.

DOMANDA
L’art. 84 del D.P.R. 285/90 inibisce nei mesi da maggio a settembre compresi l’attività di esumazione straordinaria, ad esclusione dei casi particolari previsti. Il Comune di *** chiede perché in tale lasso di tempo vengano invece consentite numerose esumazioni ed estumulazioni ordinarie che potrebbe provocare inconvenienti di ordine igienico-sanitario dovuti alla presenza di resti mortali inconsunti.

RISPOSTA
Al momento delle esumazioni ordinarie generalmente si dovrebbero trovare ossa, a meno che non vi siano problemi di scheletrizzazione. Ecco perché non è previsto alcun blocco di attività. Per le estumulazioni ordinarie invece non c’è una definizione giuridica, se non in modo indiretto (dopo i venti anni dalla tumulazione); ed è soprattutto dalle estumulazioni che sorgono problemi operativi estivi, in genere per cattivi odori (nel corso della lavorazione, ma anche per rotture di casse di zinco, ecc.). Per alleviare un po’ la situazione dei lavoratori si consiglia l’utilizzo di abbattitori di odori (ne esistono sia a base chimica, sia biologici a base enzimatica), sempre utili, soprattutto nei periodi caldi. È comunque possibile e opportuno che vengano regolate tutte le esumazioni e le estumulazioni con ordinanza del sindaco.

DOMANDA
Alcuni Comuni insieme alle A.S.L. hanno affrontato la questione dei prodotti biodegradanti, ponendo l’attenzione sul fatto, citato nella circ. Min. Sanità 10/98, paragr. 2, che detti prodotti non debbano essere inquinanti per il suolo o la falda idrica. Qual è il comportamento corretto da tenere?

RISPOSTA
Le sostanze biodegradanti non sono chimiche e, per le quantità in gioco, neppure inquinanti. Si ritiene sufficiente, quindi, valutare quanto specificato nelle schede di sicurezza e utilizzarli attenendosi ai quantitativi indicati dal produttore.

DOMANDA
Qual è il comportamento da adottare nei confronti di un argomento non normato, ovvero sulla possibilità di immettere sostanze biodegradanti all’interno o nelle vicinanze del cofano per risolvere il problema dei terreni saturi.

RISPOSTA
Premesso che stiamo parlando di “salme” o meglio di cadaveri, e quindi non siamo nel caso regolato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, è utile scindere in due la questione:

  1. addizione di sostanze biodegradanti nel terreno, comunque al di fuori del feretro; ù
  2. addizione di sostanze biodegradanti dentro il feretro.

1. l trattamento del terreno non solo è consentito, ma è addirittura richiesto dal comma 2 dell’art. 82, per ottenere le condizioni previste dall’art. 57 (in particolare dal comma 6), del DPR 285/90. È quindi del tutto legittima la realizzazione di riporti di altri terreni (con o senza addizione di sostanze capaci di migliorare la struttura, tra cui ovviamente le sostanze biodegradanti).

2. Più problematica la questione dell’addizione di sostanze biodegradanti dentro il feretro. Attualmente è applicabile il comma 2 dell’art. 30 del DPR 285/90, ovvero è del tutto lecito usare sostanze biodegradabili, assorbenti, per casse di legno in unione con casse di zinco. Ma in questo caso lo scopo è quello di assorbire le eventuali perdite di liquidi (e se addizionati di batteri ed enzimi, di biodegradare detti liquidi), per rottura della cassa di zinco. Circa l’uso di sostanze biodegradanti dentro il feretro (sia esso di legno o di zinco), come già avviene da anni in Spagna, Portogallo, Germania, ecc., non si trova una norma nel DPR 285/90 che lo vieti esplicitamente. Quindi si propende per l’uso “invisibile”, come fanno appunto negli altri Paesi: fra l’imbottitura ed il fondo del feretro, sotto il cadavere. Del resto non si comprenderebbe come un prodotto ammesso proprio per facilitare la scheletrizzazione degli inconsunti con circolare ministeriale non possa essere utilizzato per ottenere lo stesso scopo fin dall’inizio del processo.

DOMANDA
La Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 consente l’utilizzo di particolari sostanze biodegradanti per favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o rallentati per i resti mortali che, dopo il prescritto periodo di inumazione o di tumulazione, non hanno completato il naturale processo di mineralizzazione. È sufficiente l’emanazione di una apposita Ordinanza Sindacale per regolamentare tale utilizzo sapendo che, ad oggi, è provata l’efficacia di queste sostanze?

RISPOSTA
L’ordinanza del sindaco (l’Autorità Sanitaria Locale è tenuta ad applicare quanto il Ministero della sanità stabilisce anche con circolare) è perfettamente regolare e prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale.
È comunque chiaro che l’ordinanza è indispensabile solo se deve modificare un comportamento difforme stabilito da precedente ordinanza e cambiato per via di circolare. Per quanto riguarda l’efficacia, possiamo solo affermare che le sostanze a base batterico enzimatica si usano in campo funebre e cimiteriale ormai in molti Paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Portogallo ed Italia) e che se ne sostiene la validità e l’importanza. L’efficacia di tali prodotti è notevole e valutabile semplicemente sia in caso di abbattimento di cattivi odori, sia per il miglioramento delle caratteristiche del terreno cimiteriale (e non solo nel cimitero). Sono altrettanto chiari e provabili gli effetti su materia organica in putrefazione (cadavere fresco). Non sono ancora stati verificati (per la giovinezza dei prodotti) i risultati sulle salme inconsunte, anche se teoricamente il trattamento è favorevole, come specificato anche dal Ministero della Sanità con circolare n. 10/1998.
Occorrono però alcune condizioni da osservare:
– presenza di liquidi, altrimenti il processo si blocca;
– range di temperatura nel quale il comportamento è ottimale (si blocca il processo in genere quando c’è molto freddo 5-6° C sopra zero o molto caldo 50-60° C), per poi riprendere quando la temperatura cambia;
– trattamenti da fare come specificato dalle indicazioni dei produttori.
Taluni prodotti, consentono anche di ottenere risultati di assorbimento di liquidi cadaverici e non solo di controllarne la degradazione. L’effetto migliore si otterrebbe inserendoli fin dall’inizio al di sotto del cadavere, dentro la cassa (come accade in Germania, in Spagna e in Portogallo), sostituendo il materassino assorbente, operazione che dovrebbe essere effettuata dalle imprese funebri. Se invece utilizzassimo direttamente i prodotti nel terreno, otterremo un’azione più diluita. Per quanto riguarda l’uso su inconsunti, il problema sta soprattutto nel capire che può funzionare in una certa percentuale di casi, e soprattutto garantendo nel tempo una certa riserva di liquidi. Questo vale per tutti i tipi di prodotti, perché è una delle caratteristiche degli enzimi.

DOMANDA
Nel trasporto di resti mortali da un cimitero ad un crematorio è da usare la cassa di zinco (o un sostituto autorizzato) se la distanza è oltre i 100 Km?

RISPOSTA
La circolare del Ministero della Sanità 10/98 individua due fattispecie di resti mortali: a) provenienti da esumazione; b) provenienti da estumulazione. In ambedue i casi viene ammesso l’utilizzo di un contenitore, che riporti sull’esterno gli estremi identificativi del resto mortale. Il contenitore non deve possedere le caratteristiche previste per il cadavere per gli articoli 30 e 31 DPR 285/90 e quindi è possibile anche il legno di spessore ridotto, il cartone, la plastica, in funzione della destinazione. Va da se che il problema sta nella presenza o meno di parti molli. Se presenti le parti molli, nel caso di ritumulazione, il paragrafo 3, comma 2 della circolare del Ministero della Sanità 10/98 prevede che l’ASL prescriva il rifascio (cioè il cassone di zinco esterno), per garantire la tenuta sia dei liquidi che dei gas che si potrebbero liberare nell’ambiente.
Se vi sono analoghe situazioni di parti molli e il resto mortale è destinato alla cremazione, si ritiene che debbano essere previste soluzioni capaci di:
a) evitare che vi sia la percolazione di liquidi (ad es. con sistema impermeabile di raccolta, come un sacco plastico; addizione di sostanze capaci di assorbire i liquidi);
b) ridurre la percezione olfattiva dell’odore causato dal resto mortale.

DOMANDA
Il Comune di ***, situato in Emilia Romagna, chiede, nel caso in cui a seguito di esumazione o estumulazione un cadavere (in feretro contenente zinco) debba essere avviato a cremazione, se è obbligatoria, anziché procedere al cosiddetto rifascio, la sostituzione del vecchio feretro con uno privo di zinco? E in quali condizione deve avvenire il trasporto?

RISPOSTA
La risposta è affermativa se il trasporto viene effettuato entro i 100 km; se la distanza da percorrere è superiore, si consiglia di utilizzare un involucro sostitutivo della cassa di zinco (anziché mettere lo zinco e poi toglierlo o tagliarlo). Il trasporto dei resti mortali verso la città sede del crematorio deve avvenire nei modi stabiliti nella Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 13871/04, al paragrafo “Trasporto di resti mortali”. Quando non si è in presenza di parti molli, basta una cassa di cartone, legno o altro materiale biodegradabile e facilmente combustibile (di non importa quale spessore, purché sia in grado di sostenere il peso e nascondere i resti dalla vista esterna). È invalso l’uso (per il costo basso) della cassa di cartone, con al fondo un lenzuolino di plastica biodegradabile e apposite sostanze assorbenti (nel caso di eventuali percolazioni).

DOMANDA
L’Ufficio cimiteriale del Comune di *** chiede se esistano particolari attrezzature e strumenti di lavoro che possano facilitare gli operatori cimiteriali al momento della esumazione/estumulazione di resti mortali (soprattutto per i resti con parti molli, che in tali operazione di trasferimento si disfano percolano e puzzano).

RISPOSTA
Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base chimica o batterico-enzimatica. Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio). Ovviamente occorrono scarpe o stivali con suola antichiodo e con puntale per salvare le dita da schiacciamento (ma questo perché se si opera in fossa, sono rischi da cui proteggersi). Si consiglia l’utilizzo di mascherine e di tuta usa e getta, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di schizzi.

DOMANDA
Nel caso di ritumulazione di una salma rinvenuta, corificata ad oltre 20 anni dalla tumulazione, è consentito aggiungere delle sostanze favorenti la scheletrizzazione?

RISPOSTA
In caso di ritumulazione nello stesso manufatto, non è detto che si debba sostituire la cassa di legno, bastando una idonea sistemazione del feretro. Le sostanze biodegradanti agiscono come catalizzatori dei processi ossidativi e, generalmente, per attivarsi necessitano di liquidi. I liquidi sono forniti dal liquame cadaverico nella fase colliquativa, mentre quando si è in presenza di resti mortali saponificati o mummificati il liquido deve essere portato dall’esterno: – nel terreno con l’addizione di acqua meteorica o versata dall’operatore assieme alle sostanze biodegradanti; – nel loculo, versata dall’operatore assieme alle sostanze biodegradanti. Il rischio di ripresa delle esalazioni è in genere contenuto e laddove vi fossero timori in tal senso, l’azione della sostanza biodegradante è anche leggermente deodorizzante.

DOMANDA
Che cosa si intende per resti mortali senza parti molli: solamente la scheletrizzazione completa oppure anche i resti mortali mummificati?

RISPOSTA
Si tratta di adipocere, mummificazioni, corificazioni. Se i resti mortali sono scheletrizzati vengono classificati come ossa. Le parti molli coincidono, in genere, con presenza di liquame cadaverico. In questi casi si consiglia di utilizzare prodotti che siano in grado di “asciugare” il resto mortale. Generalmente si utilizzano delle sostanze che possono anche essere additivate con enzimi, per ridurre i cattivi odori, ma che siano in grado di assorbire i liquidi.